Novembre 2022: in arrivo una nuova indennità una tantum di 150 euro

Il Decreto Aiuti-ter introduce una nuova indennità di 150 euro per i lavoratori dipendenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 Settembre 2022 n. 144, noto anche come “Decreto Aiuti-ter”, per far fronte, ancora una volta, a questioni urgenti legate alla politica energetica nazionale, alla produttività delle imprese, alle politiche sociali e alla realizzazione del PNRR.

Nello specifico, tale Decreto prevede l’erogazione di una nuova indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti che il datore di lavoro riconoscerà con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022

Indennità una tantum di 150 euro: quali sono le condizioni di accesso?

Possono accedere all’indennità in questione, il cui importo non farà che aumentare direttamente il netto in busta paga del richiedente, i lavoratori dipendenti che:

  • non sono titolari di trattamenti pensionistici;
  • non appartengono a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza; 
  • hanno un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro.

Come richiederla?

Per ottenere tale indennità, i lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione attestante il soddisfacimento dei requisiti sopra citati; una volta inoltrato il documento, il meccanismo di fruizione sarò analogo a quello della precedente indennità di 200 euro: la nuova indennità una tantum di 150 euro verrà, infatti, riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro. Quest’ultimo provvederà poi al recupero del relativo credito attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che gli saranno successivamente fornite dall’INPS.

Decreto Aiuti e Decreto Aiuti-ter: differenze

La nuova indennità una tantum di 150 euro, sebbene la misura da cui è prevista ricalchi in buona sostanza quella introdotta dal Decreto Aiuti che ha trovato applicazione nello scorso mese di luglio, si differenza dalla precedente per due motivi principali:

  • l’importo stabilito è inferiore rispetto al precedente (150 euro anziché 200);
  • per averne diritto non si richiede più di non aver fruito, in precedenza, dell’esonero contributivo dello 0,8%, ma di non superare la cifra di 1.538 euro come imponibile previdenziale per il mese di novembre 2022.

Erogazione automatica dell’indennità da parte dell’INPS

Secondo l’art. 19 del DL n. 144/2022, l’INPS può erogare questa nuova indennità una tantum di 150 euro in modo automatico a:

  • (nel mese di novembre) residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale con un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l’anno 2021, a 20.000 euro;
  • (nel mese di novembre 2022) lavoratori domestici, già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL in questione;
  • coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l’indennità NASpI e DIS-COLL (art. 19, comma 9);
  • coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (art. 19, comma 10);
  • nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Come procedere?

La cifra prevista dal “Decreto Aiuti-ter”, come già menzionato nel corso dell’articolo, ammonta a 150 euro. Tale indennità una tantum spetta ai lavoratori una sola volta, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Per saperne di più sulle modalità di richiesta e di erogazione, contattaci via email o prendi un appuntamento.

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