Fatturazione Elettronica per le operazioni con l’estero da gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 le operazioni effettuate da e verso l’estero (UE o extra-UE) dovranno essere gestite obbligatoriamente tramite fatturazione elettronica.

Le novità introdotte dal 2022

Con l’arrivo del 2022 arrivano anche importanti novità relative alle operazioni da e verso l’estero (UE o extra-UE. Anche per questa tipologia di operazioni sarà necessaria e obbligatoria una gestione tramite fatturazione elettronica.
Al fine di arrivare preparati e adeguarsi alla normativa, è consigliato che le imprese provvedano ad adeguare i propri sistemi aziendali quanto prima.

Cosa cambia con la Fatturazione Elettronica per le operazioni con l’estero da gennaio 2022

Fino ad oggi, le imprese sono state obbligate a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia (esterometro), con esclusione delle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e delle operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio l’utilizzo del formato XML delle fatture elettroniche anche per la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero. Non sarà più obbligatorio, quindi l’invio dell’esterometro per le operazioni transfrontaliere.

Gli obblighi dell’impresa

Anche per il 2022 il cliente o fornitore estero continuerà a ricevere o inviare la fattura in formato cartaceo o come file pdf allegato alla mail ma sarà l’impresa italiana che sarà invece obbligata a trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) il file della fattura elettronica (formato XML), sia che si tratti di operazioni attive (intracomunitarie o extra-UE) sia che si tratti di acquisti dall’estero.

L’invio di dati, in ragione dell’introduzione della Fatturazione Elettronica per le operazioni con l’estero da gennaio 2022, non sarà più di tipo massivo con cadenza trimestrale ma singolo, per ogni fattura emessa o ricevuta.

Come comunicare i dati delle operazioni con l’estero

  • per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
  • per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Il documento elettronico è di tipo TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
Il tipo TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993.
Il documento elettronico è di tipo TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

Quando trasmettere i dati

La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Obbligo anche per i regimi forfettari

La normativa e i nuovi obblighi ad essa collegati coinvolgeranno anche i soggetti in regime forfettario. Se si gode di questo regime fiscale, è consigliabile mettersi in contatto tempestivamente con il nostro studio al fine di organizzare le modalità di comunicazione delle fatture estere.

Come prepararsi al meglio?

In occasione dei primi invii delle fatture estere, sarà quindi necessario:

  • aggiornare le tabelle IVA del propri software, eliminando codici IVA obsoleti o inutilizzati;
  • trovare il raccordo tra codici IVA e campi del tracciato XML (Natura Operazione, Tipo documento, etc.);
  • aggiornare le anagrafiche clienti e fornitori esteri in base ai dati richiesti dal tracciato XML.

Lo studio Morandi Goldoni Marchi offre ai propri clienti un supporto adeguato per adempiere al meglio ai nuovi obblighi normativi .

Grazie ad una consulenza specifica e alla predisposizione dei vari documenti da inviare tramite Sdi alla Agenzia delle entrate, il cliente può godere di una gestione contabile corretta e aggiornata e può non preoccuparsi di incorrere in sanzioni.

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