Bonus Prima Casa Under 36: di cosa si tratta?
Il Bonus Prima Casa Under 36 è un insieme di misure fiscali, e non solo, volte a favorire l’autonomia abitativa dei giovani e a supportarli nell’acquisto dell’immobile “prima casa” e delle relative pertinenze intese come box e cantine.
Permette, concretamente, di accedere con maggior facilità e requisiti meno stringenti al Fondo di Garanzia per la prima casa. Ai giovani che vogliono compiere questo passo, consente, altresì, di godere di benefici fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto.
Le agevolazioni in questione sono:
- l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
- la riduzione del 50% sugli onorari notarili;
- il credito d’imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all’IVA corrisposta. Credito, quest’ultimo, che potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte indirette (registro, ipocatastale, successioni e donazioni) dovute
in relazione agli atti successivi alla data di acquisto, in diminuzione dell’IRPEF dovuta sulla dichiarazione da presentare successivamente alla
data di acquisto o in compensazione nel mod. F24.
Tale Bonus, introdotto dal Decreto Sostegni-bis 73/2021, è entrato in vigore il 26 maggio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2023 come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023.
Bonus Prima Casa Under 36: chi può accedere?
Possono usufruire del Bonus coloro che:
- hanno un’età inferiore ai 36 anni;
- possiedono un ISEE, in corso di validità alla data del rogito, inferiore a 40.000,00€;
- soddisfano i requisiti “prima casa”.
In relazione all’aspetto anagrafico, le agevolazioni previste spettano:
- ai soggetti nati dall’1.1.1986 per gli atti stipulati nel 2021;
- ai soggetti nati dall’1.1.1987 per gli atti stipulati nel 2022;
- ai soggetti nati dall’1.1.1988 per gli atti stipulati nel 2023.
Per quanto riguarda, invece, la definizione “prima casa”, devono sussistere determinate condizioni. L’abitazione acquistata, infatti, deve rientrare in una delle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazione di tipo civile);
- A/3 (abitazione di tipo economico);
- A/4 (abitazione di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazione in villini);
- A/11 (abitazione e alloggi tipici dei luoghi).
L’abitazione in questione, inoltre, non deve essere di lusso (ville, palazzi di pregio storico…) e deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. In caso di residenza in un altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto della nuova casa, l’acquirente è tenuto a trasferirla nel Comune dov’è situato l’immobile.
I requisiti da soddisfare in tal senso, tuttavia, non si esauriscono qui. I compratori, infatti, non devono possedere altri immobili (in modo esclusivo o in comunione col coniuge) nello stesso comune in cui si trova l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Non devono, per di più, essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dai coniugi, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.
È opportuno ricordare, oltre a ciò, che tale Bonus non viene applicato al contratto preliminare la cui tassazione resta pertanto dovuta. L’imposta di registro versata in relazione alla caparra/acconto potrà essere recuperata soltanto attraverso un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 77, DPR n. 131/86 in quanto l’imposta dovuta sul contratto definitivo risulterà pari a zero.
Dubbi o incertezze? Ti aiutiamo noi!
Se non sei certo/a di avere i giusti requisiti per poter accedere alle agevolazioni previste dal “Bonus Prima Casa Under 36”, ma non vuoi rischiare di perdere un’occasione così importante per il tuo futuro, contattaci via email o prendi un appuntamento. Valuteremo la tua situazione con impegno e precisione e ti aiuteremo a compilare la domanda.
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